Nomina di un commissario ad acta al fine di monitorare l’andamento della procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis, del D.Lgs. 267/2000.

Con la sentenza n. 1464 del 29 maggio 2013 il T.A.R.S. – Sezione staccata di Catania – si è pronunciato sul ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti di un Comune, che successivamente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di cui all’art. 112 c.p.a. ha comunicato di avere deliberato l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art.243 bis del D.Lgs. n.267/2000, introdotto dall’art.3 del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito con legge n. 213 del 07.12.2012.

In particolare nella fattispecie de qua la società creditrice dell’Ente comunale ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2449/2011 emesso dal Tribunale Civile di Catania – sez. I – non opposto, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

Ebbene, il G.A. adito nella pronuncia in commento ha richiamato in primo luogo la recente normativa e, evocando la disposizione di cui alla comma 4° del citato art. 243 bis secondo cui “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’Ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’art. 243 quater, commi 1 e 3”, ha ritenuto opportuno aderire all’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 19.01.2012 n.226) che equipara il giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive, e così ricomprendendolo nell’ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa.

Tuttavia, il Collegio ha ritenuto necessario nominare ugualmente un commissario ad actaed è questa la singolarità della pronunciaal fine di monitorare l’andamento della procedura avviata dal Comune, e con il preciso mandato di fare in modo che il Comune, ai fini della predisposizione del piano, inserisca il debito nei confronti dei ricorrenti, ai sensi del citato art. 243 bis, comma 7, tra quelli oggetto di ricognizione quali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

Con la pronuncia in esame, dunque, il G.A. adito ha inteso “adeguare” il giudizio di ottemperanza – contestualmente sospeso – alle ragioni creditorie, monitorando l’operato di una P.A. sempre più “deficitaria”, nel timore che l’istituto della procedura di riequilibrio finanziario introdotto durante il  governo Monti possa comprimere eccessivamente i diritti dei creditori.

Causa seguita dagli Avv.ti Giuseppe Gitto e Lucia Interlandi

2018-01-17T12:21:16+00:00

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