Rimessione alla Corte di giustizia UE: Esclusione di obblighi certificativi per biocarburanti e i bioliquidi a carico del semplice trader: Cons. St., sez. IV, ord., 21 aprile 2017, n. 1874

La rimessione è stata chiesta dall’appellante sul rilievo che poiché il sistema volontario internazionale non prevede obblighi certificativi a carico del semplice trader (ossia operatori economici che assumano la veste di meri intermediari nella circolazione dei biocarburanti e dei bioliquidi, senza però essere consegnatari e quindi detentori delle partite di prodotto) che non attinga la disponibilità materiale del prodotto, la relativa normativa nazionale (artt. 8 e 12, d.m. 23 gennaio 2012) si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria.

Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia ue la questione pregiudiziale in ordine alla asseverazione della conformità dei biocarburanti e bioliquidi ai criteri di sostenibilità e, in particolare, se: a) il diritto dell’Unione Europea – e, nello specifico, l’art. 18, par. 7, della Direttiva 2009/28/CE in combinato disposto con la Decisione della Commissione Europea n. 2011/438/UE del 19 luglio 2011 – osti ad una normativa nazionale, rappresentata dal d.m. 23 gennaio 2012, e in particolare dagli artt. 8 e 12 del medesimo, che imponga oneri specifici diversi e più ampi rispetto a quelli assolti mediante l’adesione ad un sistema volontario oggetto di decisione della Commissione Europea adottata ai sensi del par. 4 della predetto art. 18; b) nel caso in cui la risposta al quesito precedente fosse negativa, se gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto, anche quando si tratti di operatori che svolgano funzioni di mero trader, ossia di mera intermediazione senza alcuna disponibilità fisica del prodotto, debbano ritenersi assoggettati alla disciplina europea citata alla precedente lett. a)

2018-01-17T10:00:46+00:00

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