La Sezione ha preliminarmente respinto tutte le censure dal comune di Napoli e dalla società Bagnoli Futura contro i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così confermando quanto già deciso in primo grado dal Tar Napoli.
Nello stesso tempo ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità sull’art. 33, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui disciplina le procedure per la bonifica e il recupero urbano dell’area inquinata di Bagnoli, area ex Italsider, prevedendo, in particolare, l’esproprio dei terreni (ora di proprietà della società pubblica Bagnoli Futura in liquidazione) in favore di Invitalia quale soggetto incaricato della bonifica.
Il primo profilo di possibile incostituzionalità riguarda l’attribuzione allo Stato in via esclusiva anche dei compiti relativi alla “rigenerazione urbana” dell’area di Bagnoli. Ad avviso della Sezione mentre la bonifica ambientale rientra sicuramente nelle prerogative legislative dello Stato, il recupero dell’area urbana afferisce invece alla più ampia materia del “governo del territorio” di competenza concorrente Stato/Regione, con la conseguenza che essa dovrebbe prevedere una previa intesa tra i due soggetti e forme specifiche di valorizzazione del ruolo del comune di Napoli.
La seconda questione riguarda le modalità di corresponsione dell’indennità di esproprio, per la quale il decreto dispone il ricorso a “strumenti finanziari”.
Per la Sezione il concetto di “strumenti finanziari” (che si ricava dal testo Unico in materia creditizia), in quanto comprensivo di “strumenti il cui valore effettivo è molto aleatorio” (ad es. derivati, futures, swap), determina incertezza nella corresponsione di una indennità che sia effettivamente commisurata al valore dei terreni, come invece impone la normativa europea e costituzionale.
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