Con la sentenza n. 1973 del 22 luglio 2015 il T.A.R.S. Catania Sez. III, dopo numerosi anni di pendenza del ricorso depositato nel lontano 2007, ha annullato il decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stata respinta la domanda per la concessione dell’equo indennizzo per infermità contratta durante il servizio – e già riconosciuta come dipendente da causa di servizio, con apposita delibera adottata dal Comitato di Verifica per le cause di servizio – sulla scorta di un’illogica motivazione circa la non riconducibilità dell’infermità ad alcuna delle categorie indicate nella tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81,
Nel ricorso sono state articolate censure di difetto di motivazione, difetto d’istruttoria e violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 686/1957 e, in accoglimento delle predetti motivi di ricorso, il Collegio ha ritenuto in particolare la fondatezza delle censure di carenza istruttoria e difetto di motivazione formulata dalla parte ricorrente poiché, nel caso di specie l’Amministrazione – una volta ravvisata la non ascrivibilità dell’infermità contratta dal ricorrente ad alcuna categoria prevista dalle Tabelle allegate al D.P.R. n. 834/81, “avrebbe dovuto applicare il criterio dell’equivalenza espressamente previsto dall’art. 48 del D.P.R 686/1957 e richiamato dall’art. 2, quarto comma, del D.P.R. n. 461/01, e avrebbe dovuto valutare, stante la mancata previsione nelle tabelle della riscontrata infermità, se quest’ultima poteva essere considerata equivalente, per la natura e la gravità degli esiti invalidanti, a qualcuna delle patologie espressamente elencate nelle citate tabelle medesime (cfr., in tal senso, T.A.R. LAZIO – Roma, Sez. I, n.8577 del 18 ottobre 2012)”.
All’esito dell’udienza di discussione del ricorso del dipendente del Ministero dell’Interno, quindi, il TARS Catania ha annullato il decreto impugnato con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza di concessione del beneficio dell’equo indennizzo inoltrata dal ricorrente al fine di verificare l’ascrivibilità o meno a tabella dell’infermità contratta dal ricorrente nei termini precisati in motivazione.
Causa seguita dagli Avv.ti Giuseppe Gitto e Lucia Interlandi
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