T.A.R.S. Catania – Sez. III – sentenza in forma semplificata n. 2089 del 24 luglio 2014
Con la sentenza n. 2089/2014, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il T.A.R.S. Catania, sez. III si è espresso sulla vigenza del principio di pubblicità delle sedute di gara ed a tal fine richiamato l’orientamento del Consigli di Stato, Ad. Plenaria n. 13/2011, a cui si sono conformati i Tribunali Amministrativi Regionali (cfr. TAR Liguria n. 940/2012).
Nella specie, con la sentenza in commento il Collegio adito dalla concorrente seconda aggiudicataria nella procedura di gara per l’affidamento del servizio in concessione dell’installazione di distributori automatici di bevande e alimenti presso un Istituto scolastico ha accolto la domanda di annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente della procedura.
A sostegno del proprio ricorso la società ricorrente ha dedotto diversi motivi di ricorso e tra questi, in particolare, la violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara da parte dell’Istituto scolastico appaltante che, sebbene nel bando di gara avesse previsto lo svolgimento delle operazioni di gara in seduta pubblica, in realtà aveva proceduto in segretezza e comunicato solamente alle concorrenti gli esiti della graduatoria delle offerte presentate dalle ditte.
Il T.A.R.S. adito, ha accolto tale censura (rimanendo assorbiti gli altri motivi di gravame) e chiarito che nel caso di specie sebbene la Stazione appaltante espressamente si fosse autovincolata nel senso dello svolgimento della gara “in prima seduta pubblica, presso la segreteria dell’istituto”, tuttavia non aveva convocato alcuna seduta pubblica per la verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta e ciò in violazione dei fondamentali principi di pubblicità e trasparenza, cui devono essere improntate tutte le procedure di gara anche alle concessioni di servizi.
Causa seguita dagli Avv.ti Giuseppe Gitto e Lucia Interlandi
Lascia un Commento