Rigetto per carenza del fumus boni iuris del ricorso per sequestro conservativo di navi proposto dal creditore nei confronti della società cessionaria il ramo di azienda, comprendente le navi, in attuazione di programmi di imprese in Amministrazione Straordinaria, a tutela di un credito sorto nei confronti della società Cedente in epoca antecedente al trasferimento di azienda.
Tribunale di Catania IV Sezione Civile, ord. del 14 febbraio 2013 (a conferma dell’ordinanza adottata dal Tribunale di Catania, sez. IV civile, Giudice Designato dott. A. Fichera, in data 03.01.2013).
Nella singolare fattispecie vengono in rilievo questioni processuali in materia di sequestro conservativo di navi adibite al trasporto pubblico e, soprattutto, questioni di diritto sostanziale relative all’applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. 270/’99 recante la “Nuova disciplina dell’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”, in particolare dell’art. 63, comma V – che esclude la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento, salva diversa convenzione – volta a prevalere sull’applicazione della norma generale di cui all’art. 2560, comma II, c.c., che prevede la responsabilità dell’acquirente d’azienda per i debiti relativi al pregresso esercizio dell’azienda.
Inoltre, l’ordinanza in commento chiarisce l’ambito di applicazione della Convenzione Internazione per l’unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952, ratificata dall’Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 880, venendo altresì in rilievo nel caso di specie la tutela del c.d. “credito marittimo”
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, è intervenuto sulla complessa vicenda riguardante il sequestro di navi, confermando in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. l’ordinanza resa ex art. 671 c.p.c. dal Giudice Designato, dott. A. Fichera, che ha negato la tutela cautelare – invocata in forza del principio generale dettato dall’art. 2560 c.c. – nei confronti della società Cessionaria del ramo di azienda, in attuazione di programmi di imprese in Amministrazione Straordinaria.
La società resistente nel corso del giudizio ha posto all’attenzione del Giudice competente ex art. 671 c.p.c. e, successivamente, del Giudice del reclamo la considerazione che il credito (derivante dalla fornitura di carburante a mezzi navali), per cui la ricorrente ha proposto ricorso cautelare, è sorto in epoca antecedente il trasferimento dell’azienda di cabotaggio alla società Cessionaria convenuta e all’immissione in possesso di quest’ultima nel ramo di azienda.
Quest’ultima, inoltre, ha dedotto che l’acquisizione del ramo di azienda, costituito anche dalle navi oggetto del sequestro, è intervenuta a seguito di una complessa trattativa privata, prevista dall’art 4, comma IV-quater del D.L. n. 347/2003, con la Gestione Commissariale dell’azienda di cabotaggio, ammessa con Decreto Ministeriale in Amministrazione Straordinaria.
In accoglimento delle difese prospettate dalla società resistente il Giudicante ha escluso, sulla base del preciso dato normativo di cui all’art. 63 del d.lgs. 270/99, che del debito maturato per la fornitura di carburante sorto nei confronti della società Cedente, debba rispondere la Cessionaria dell’azienda.
In particolare, a fondamento della decisione in commento vengono posti i seguenti elementi:
i) il credito vantato dalla ricorrente era maturato nei confronti della società Cedente;
ii) che la stesse è stata posta in amministrazione straordinaria;
iii) che la società resistente nel giudizio cautelare ha acquistato dalla procedura di amministrazione straordinaria della società Cedente il ramo d’azienda comprendente alcune navi;
iiii) che la ricorrente intendesse far valere il proprio credito nei confronti della società acquirente d’azienda, in forza del principio generale dettato dall’art. 2560 c.c.
Alla luce di quanto sinteticamente sopra riportato, perciò il Tribunale di Catania ha escluso che la reclamante possa vantare nei confronti della società Cessionaria alcun credito, derivante dalle forniture di carburante eseguite in favore delle navi quando le stesse erano di proprietà della società posta in amministrazione straordinaria.
Infine, con l’ordinanza del 14 febbraio 2013 il Tribunale di Catania ha condiviso anche la tesi propugnata dalla reclamata per controdedurre alle argomentazioni di parte ricorrente, volte a sostenere l’applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1952 e conseguire a tutela del “credito marittimo” il sequestro conservativo delle navi di proprietà della società resistente, a prescindere dalla coincidenza tra il soggetto che ha contratto il debito ed il proprietario della nave.
Come spiegato dalla società resistente, sia la Convenzione di Bruxelles del 1952 e la Convenzione internazionale del sequestro del 1999 rappresentano l’esempio tipico di norme di diritto internazionale privato c.d. convenzionale o speciale, ovvero norme di conflitto che vengono adottate in esecuzione di accordi internazionali, al fine di realizzare in determinate materie norme di d.i.p. uguali.
Come tutte le norme di diritto internazionale privato sono norme giuridiche di un determinato Stato, che sono volte a regolare rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso, ovvero di transazionalità.
Ed invero, dal tenore delle disposizioni della Convenzione del 1952 si individua l’ambito di applicazione di queste norme di d.i.p. in quelle fattispecie in cui vi è la presenza di una nave nelle acque territoriali di uno degli Stati contraenti, che batta bandiera di altro Stato contraente o che batta bandiera di uno Stato non contraente.
Il Giudicante ha, conseguentemente, statuito che nella fattispecie in esame, “difettando con ogni evidenza alcun elemento di estraneità rispetto al diritto nazionale non è possibile applicare la norme di d.i.p. contenute nella detta Convenzione di Bruxelles”.
Causa seguita dagli avvocati Giuseppe Gitto e Lucia Interlandi.
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