Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 112 commi 2 e 5, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta non solo per conseguire l’attuazione di una pluralità di provvedimenti giurisdizionali, anche di giudici diversi dal giudice amministrativo, ma anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza, anche su richiesta dal commissario ad acta, siccome previsto dal successivo art. 144 comma 7, ma in questo secondo caso presenta natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza propriamente detta.
Nel processo amministrativo, con il giudizio di ottemperanza possono essere esercitate azioni diverse finalizzate a conseguire l’attuazione delle sentenze o altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice amministrativo o di altro giudice diverso da questi; la condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza; il risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
A fronte di una pluralità di profili, che distinguono le azioni nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il ricorso previsto dall’art. 112, comma 5, c.p.a. e proposto al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza, non presenta caratteristiche che consentano di ricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza.
La parte ricorrente, che chieda al giudice chiarimenti sulle modalità da seguire nel dare esecuzione al giudicato, non può contestualmente avanzare anche istanza di riconoscimento delle spese sostenute per il giudizio a tal fine attivato posto che, per un verso, non è configurabile soccombenza delle altre parti e, per altro verso, il giudizio attivato si presenta come volto all’ottemperanza di un provvedimento giurisdizionale che ha già sancito la soccombenza della parte pubblica ora richiedente i chiarimenti e, quindi, le eventuali spese sostenute per l’ulteriore giudizio trovano il proprio presupposto in un già accertato status di soccombenza, e non sono, dunque, ripetibili.
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