La Corte di Cassazione, pur affermando che in applicazione analogica dell’art. 2383 c.c. deve ritenersi sempre consentita la revoca dell’incarico di presidente o di vicepresidente, anche in mancanza di giusta causa, sottolinea che la fattispecie oggetto del giudizio (revoca dell’incarico gestorio che integri una condotta discriminatoria) contiene elementi di specialità, con conseguente applicabilità della norma speciale di cui all’art. 28 d.lgs. n. 150/2011 che, a differenza della regola generale di cui all’art. 2383 c.c., contempla anche il provvedimento giudiziale di annullamento della deliberazione di revoca e la conseguente riviviscenza della carica.
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